Il decreto, all’art. 2 comma 1, conferma che il finanziamento della gestione di rifiuti di apparecchiature di illuminazione è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dalla origine domestica o professionale delle stesse.
Il contributo per il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchi di illuminazione è dovuto dai produttori in maniera proporzionale alla quota di mercato, calcolata in base al numero e al peso degli apparecchi di illuminazione dichiarati al Registro Nazionale dei produttori nell’anno solare di riferimento.