La sentenza in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso alle tariffe incentivanti, che si configura quale atto dovuto e vincolato sia nell’ an che nel contenuto, dovendo escludersi ogni possibilità di valutazione discrezionale e la sussistenza di un onere motivazionale circa le ragioni addotte dall’istante in merito all’impossibilità di produrre la documentazione richiesta (attestato di adesione del produttore dei pannelli a un Sistema/Consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei pannelli; certificato di conformità del sito produttivo alle normative OHSAS 18001eISO14001) e costituente condizione di accesso agli incentivi.