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Sent. del CdS, Sez. 4ª – N. 02983/2021: natura residuale del criterio di individuazione delle aree non idonee all’installazione di fonti di energia rinnovabili

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dal Ministero per i Beni e le attività culturali riguardo a un provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato dalla Regione Lazio per un impianto FV a terra affermando che, in assenza di vincoli, l’Autorità procedente non è gravata da un particolare onere motivazionale per superare il parere negativo espresso dal Mibact, anche perché la determinazione conclusiva e il rilascio dell’autorizzazione unica risultano essere il frutto del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna e sovranazionale.

Le Linee Guida, adottate con D.M. 10 settembre 2010 – all’allegato 3 (par. 17), indicano i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di
energia alternativa.

Argomenta ancora la Corte che, il legislatore regionale risulta sì tenuto alla individuazione dei siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione delle Linee Guida adottate con D.M. 10 settembre 2010 – all’allegato 3 (par. 17), ma la ratio del criterio «residuale» deve essere individuata nel «principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea».

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