È un periodo vivace per la filiera del fotovoltaico: ammodernamento parchi, modifiche al D.Lgs. n. 49/2014¹,l’aggiornamento delle istruzioni del GSE², richieste di usato sicuro.
Tuttavia ciò che alimenta il dibattito degli addetti ai lavori sono iscrizioni, sistemi, consorzi e trust, poca enfasi su aspetti tecnico-autorizzativi e di recupero.
Eppure dogane bloccano, forze di polizia sequestrano, giudici confiscano e avvisi di garanzia fioccano.
Ordinaria amministrazione per un mondo che, da qualche anno, si è avvicinato con peso ai rifiuti.
Partiamo da un concetto, i pannelli fotovoltaici di cui mi disfo ovvero di cui ho intenzione di disfarmi sono
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche³ pertanto chi produce (questi rifiuti) ha due aspetti da
considerare:
a. è responsabile della corretta gestione del fine vita⁴,
b. perde la “cauzione”⁵ se non li gestisce o lo fa non correttamente.
Parliamo di revamping di impianti professionali, limitiamoci alla gestione del fine vita in regime ordinario – tralasciando altri aspetti di semplificazione⁶ – ed osserviamo, brevemente, talune tipiche criticità partendo da un punto di osservazione differente.
LA RAGIONE DI SCAMBIO
Nel par. 4.4.1 dell’Istruzioni operative del GSE, in ambito di fotovoltaico professionale – laddove si ribadisce che il finanziamento delle operazioni di gestione dei Raee sono a carico del produttore⁷ – si precisa che, in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, ci si debba rifare alla “.. sostituzione di un prodotto di tipo equivalente..”. Di contro, nel paragrafo successivo 4.4.2, per la fase operativa, lo stesso GSE, afferma che “..il Soggetto Responsabile può richiedere all’installatore/distributore il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, del pannello sostituito..”. Dunque la ragione della sostituzione non è cristallina. Conviene, allora, riflettere in termini di gerarchia delle fonti e considerare la posizione generale, di cui al combinato disposto artt. 24 c. 1 e 4 c. 1 lett. n) del D.Lgs. 49/2014, laddove si legge che “… è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente …” laddove per Raee equivalenti si intendono “.. i Raee ritirati a fronte della fornitura
di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita”.
Dunque la sostituzione a carico del produttore, non potrà essere misurata semplicemente per unità, ma dovrà tener conto – in virtù dell’aspetto funzionale – di tecnologia, dimensioni, potenza ed efficienza e ciò che non rientra nello scambio sarà (rifiuto) a carico del Soggetto Responsabile in termini di costi.
UNA PARTICOLARE POSIZIONE DEL PRODUTTORE
All’atto dell’acquisto di nuovi pannelli e alla contestuale dismissione di un vecchio parco fotovoltaico, capita spesso che il Soggetto Responsabile, rivolgendosi al venditore di nuovi pannelli (leggi Produttore) decida di affidare a quest’ultimo non solo il finanziamento⁸, ma anche tutta l’operazione di gestione dei pannelli sostituiti.
Criticità, art. 183, c. 1, lett. l), D.Lgs. 152/2006: sono intermediari “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”. In questi casi il Produttore si troverà, dunque, nella posizione giuridica dell’intermediario e, in quanto tale,
soggetto ad iscrizione alla Cat. 8, ex art. 188, c. 1, lett. f), con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso qualora non lo facesse⁸.
AUTORIZZAZIONI AL TRATTAMENTO RIFIUTI DA FV
Partiamo da un concetto generale: non basta (al Soggetto Responsabile) verificare la presenza del codice EER 160214 in un atto autorizzativo/iscrizione per scongiurare una propria responsabilità per condotta illecita in ambito della filiera rifiuti¹⁰. È necessario, piuttosto, esaminare tali atti con attenzione ed osservare aspetti, quali ad esempio: attività di trattamento autorizzate¹¹, obblighi di controlli analitici in ingresso, validità/accettazione polizze fideiussorie, capienza in termini di stoccaggio, quantità trattabile ed altre prescrizioni riferibili sia dalla normativa tecnica, a cui tali atti fanno riferimento, sia all’Autorità che li ha emessi. A tal riguardo ci limitiamo a dare qualche spunto sugli impianti nazionali, suddividendoli, con riferimento al dettato normativo (D.Lgs. 152/2006), in quelli che operano in regime a) semplificato ex artt. 214-216 ed b) ordinario ex art. 208 – integrato artt. 4-10, 29-bis, 29-quattordecies e 33-36.
Per quelli di tipo (a), registrazioni in semplificata¹², l’impianto è tassativamente legato, in termini di tecniche di recupero e risultati, alle disposizioni del DM 5 febbraio 1998¹³ e nello specifico per i pannelli fotovoltaici all’ALL. 1 sub-all. 1 pt. 5.6¹⁴, dove si prevede: “ a) separazione dei componenti contenenti metalli preziosi; pirotrattamento, macinazione e fusione
delle ceneri, raffinazione per via idrometallurgica [R4]; b) macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e recupero nell’industria delle materie plastiche [R3]..”¹⁵ ed inoltre , per gli End of Waste (ex MPS) ottenute, “a) metalli preziosi e altri metalli ferrosi e non ferrosi nelle forme usualmente commercializzate; b) prodotti plastici e in gomma nelle forme usualmente commercializzate..”.
È evidente, non solo che le tecniche ma anche i risultati del recupero¹⁶ sono solo parzialmente funzionali alla gestione completa del pannello fotovoltaico, dunque l’impianto che lavora in tale configurazione diventa utilizzabile, se escludiamo la frazione plastica, per i soli passaggi intermedi [R13],¹⁷ che non chiudono il ciclo di recupero e di cui non vanno sottovalutati i numerosi limiti¹⁸. Passiamo alle altre due tipologie di impianto ordinarie (b). Questa volta le attività di recupero non sono necessariamente legate alle regole tecniche del DM 5 febbraio 1998. Ogni gestore propone, in fase istruttoria, un proprio flusso di recupero (compresa la preparazione al riutilizzo)¹⁹ che viene vagliato, emendato ed approvato dall’Autorità con l’emissione di un apposito atto autorizzativo²⁰. Il dettaglio tecnico non è riportato sull’autorizzazione in termini di lavorazione e di end of waste, dunque l’utente può limitarsi a verificare il corretto contenuto di tali aspetti in termini di codifica²¹. Ciò su cui ci si deve concentrare – oltre alle specifiche prescrizioni – sono, invece, i limiti quantitativi. Difatti, su tali impianti²² le sorprese si hanno principalmente in relazione a questi parametri.
Sappiamo che molti impianti-destinatari pur lecitamente operativi in termini di codici ed attività di trattamento, difettano, in taluni casi, per quantità di stoccaggio e limiti annuali di trattamento. Le attività di revamping, infatti, generano in una breve unità di tempo, quantità importanti di rifiuto che incidono su tali elementi. Va inoltre osservato che, spesso, gli stessi impianti di gestione rifiuti non nascono dimensionati per tali numeri avendo per lo più operato, nel passato, per produzioni e flussi diversi e costanti²³. Potrebbe aiutare, in questi casi, allestire un deposito temporaneo presso le aree oggetto di revamping, per diluire i flussi, ma lasciate perdere il suggerimento (errato) del GSE per questa volta²⁴.
Per le conseguenze sanzionatorie legate a quanto fin qui esposto, anche in funzione del rapporto con il GSE, rimandiamo al prossimo approfondimento
¹D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, … sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” rubricato come “Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico”
²Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell’art.40 del D.lgs. 49/2014 e dell’art.1 del D.lgs. 118/2020) – Maggio 2021
³Art. 4 c. 1 lett e) del D.lgs. 49/2014
⁴Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07/04/2017) 08-08-2017, n. 38981
⁵per finanziare la gestione a fine vita di pannelli il Gse trattiene dagli ultimi 10 anni dell’incentivo una quota che copra i costi di gestione dei rifiuti da FV
⁶legati a installatori, centri di assistenza tecnica, gestione dell’usato
⁷art. 24-bis c. 1 del D.Lgs. n. 49/2014
⁸art. 24-bis c.1 rubricato “Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico”
⁹Cosa diversa se il Soggetto Responsabile (detentore del rifiuto) si limitasse ad affidare al Produttore le sole attività di raccolta e trasporto dei rifiuti – Circolare 6 luglio 2011 n. 841 del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali
¹⁰è consolidata in termini giurisprudenziali la posizione secondo cui “colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni rimanendo altrimenti corresponsabile dell’illecita gestione dei rifiuti..” (ex multis cfr. Cass. pen., sez. III, 4 giugno 2013, n. 29727; Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2014, n. 19884, e 20 marzo 2014, n. 13025; Cons. Stato, Sez. II, 27 novembre 2020, n. 7509)
¹¹Allegati C e B alla parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
¹²non si è in presenza di un’autorizzazione, bensì di una registrazione, cioè di un atto vincolato
¹³Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05/10/2017) 22-01-2018, n. 2401
¹⁴parliamo in questo caso di recupero di materia ma ricordiamo che esiste anche un’altra voce dove potrebbero essere consegnati gli impianti FV ed è la voce 5.16 presente nello stesso sub-allegato che fa riferimento alle attività di “disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili”
¹⁵art. 1, c. 4, Dm 5 febbraio 1998 “Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati”
¹⁶basti ricordare che il 70% in peso del modulo è riferito al vetro
¹⁷vedi nota 11 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12
¹⁸Cass. pen. Sez. III, Sent., 14-12-2016, n. 52838 “Come ben evidenziato dai giudici di merito, con conforme valutazione, la …. attestava alle industrie che conferivano i rifiuti la loro messa in riserva con finalità di recupero attraverso i suoi impianti, ma, in realtà si disfaceva dei rifiuti stessi,…”
¹⁹siamo ancora in attesa dell’apposito regolamento del minambiente previsto prima dal D.Lgs. 49/2014 e poi dal D.Lgs. 116/2020 scaduto a novembre del 2020 e di cui si sono perse le tracce
²⁰le tecniche, le tecnologie fino ad arrivare alla produzione dell’end of waste vengono valutate ed autorizzate ‘caso per caso’
²¹ad esempio: codice EER, attività di recupero [R3] [R4] [R13] [R12] [preparazione al riutilizzo], validità polizza fideiussoria, certificazione REG. 333/2011, ecc.
²²ad onor del varo tale criticità sussiste, per la stessa entità, anche sugli impianti in semplificata
²³Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 6717 del 12 febbraio 2019 (ud. del 30 novembre 2018)
²⁴viene fatto riferimento ad una autorizzazione, dimenticando il combinato disposto ex artt. 208 c.17 e 183,c.1 , lett. m) del D.Lgs. 152/2006, che tale autorizzazione esclude – leggi istruzioni 2021