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Corte Cost. – Sent. 121/2022: incostituzionalità del limite di potenza pari a 3 MW introdotto dalle L.R. Basilicata n. 30/2021 per gli impianti fotovoltaici

la Redazione

Da Giulia Ortolano

La Corte costituzionale ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri sulla illegittimità costituzionale della legge regionale 30/2021 della Basilicata nelle parti in cui introduce un tetto di potenza di 3 MW (valido in tutti i siti che non siano aree degradate e con la possibilità di aumentarlo del 20% se il progetto comprende interventi a supporto dello sviluppo locale) e prevede un obbligo per gli impianti eolici di raccogliere dati sul vento per almeno tre anni, per poter ottenere le autorizzazioni, con ciò limitando fortemente i nuovi progetti per le fonti rinnovabili.

Secondo il Consiglio dei ministri, la legge regionale è in contrasto con i principi fondamentali della materia, dettati dalle  Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicate nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219, le quali attuano l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e, a proposito delle aree idonee, stabiliscono, al par. 17, che le Regioni possono sì individuare puntuali aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti, ma ciò non determina in alcun modo preclusioni assolute.

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