La sentenza dichiara l’incostituzionalità dell’art. 75, comma 1, lettera b), della L. R. Lazio n. 14 del 2021 con cui era stata introdotta una procedura autorizzatoria aggravata rispetto a quella statale, in quanto il suo esito positivo era subordinato all’inclusione degli impianti Fer in siti diversi da quelli individuati come inidonei da parte dei Comuni interessati, e, dall’altro, era stata prevista la sospensione delle installazioni fino a detta individuazione, per un termine comunque non superiore a otto mesi dall’entrata in vigore della legge regionale.
La modifica della legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti
rinnovabili) ad opera della L. R. Lazio n. 14 del 2021 è stata ritenuta in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che non tollerano eccezioni sul territorio nazionale e nel cui ambito va ricondotta la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili, regolata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.