Il Regolamento ha lo scopo di accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione.
In quest’ottica è stato introdotta la presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi. Secondo punto di interesse è l’obiettivo di accelerare la procedura autorizzativa per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare, prevedendo una durata non superiore a tre mesi per le autorizzazioni alle installazioni di impianti solari integrati negli edifici, sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d’acqua artificiali.
Si legge poi all’art. 5, in materia di revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile che, se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.