Aderendo al principio della “difesa anticipata” della legalità si ritiene che la commissione di reati afferenti l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260 del D.lgs. n. 152/2006 (ora art. 452 quaterdecies c.p.) e inquinamento ambientale di cui all’art. 452 bis costituisca di per sé una spia sufficiente della permeabilità dell’impresa ad infiltrazioni e condizionamenti da parte delle consorterie criminali e tale da giustificare l’attivazione delle tutele antimafia, tra cui, nel caso di specie, il diniego del rinnovo dell’iscrizione dell’azienda nella White list.
Il Legislatore ha mostrato di ritenere estremamente gravi talune fattispecie di reato, con riferimento alle quali ha posto, in buona sostanza, una presunzione assoluta di pericolosità, che vincola l’Autorità competente (la Prefettura) ad adottare l’informativa interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa o della società che sia stata interessata da provvedimenti dell’autorità penale per determinati reati.
Ulteriormente argomentando, il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere desunto da qualunque elemento ritenuto sintomatico secondo la valutazione discrezionale del prefetto, oltre che da provvedimenti di condanna per reati ugualmente strumentali all’attività delle organizzazioni criminali (ma non elencati tra quelli “spia”), da valutarsi unitamente ad ulteriori fattori che rendano concreto detto pericolo.