Con la D.G.R. n. 345/2022 la Regione Basilicata aveva previsto che la realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile fosse consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie, specificando che la superficie dell’impianto non dovesse essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato, con la puntualizzazione che eventuali interventi nei territori contermini all’area avrebbero dovuto assicurare specifiche misure di mitigazione al fine di evitare l’alterazione dei valori panoramici.
La sentenza del TAR Basilicata ha dichiarato illegittima questa parte della dichiarazione di notevole interesse pubblico contenuta nella D.G.R. n. 345/2022, accogliendo il ricorso presentato da un operatore del mercato dell’energia che, avendo presentato alla regione istanza di autorizzazione all’installazione di impianti fotovoltaici proprio nella zona poi sottoposta a vincolo, si era poi vista negare tale autorizzazione.
Il tribunale regionale ha infatti osservato che l’interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato “caso per caso” con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 di tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall’art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004.