Il provvedimento interviene in materia di rinnovabili prevedendo procedure semplificate e più snelle per l’installazione di impianti fotovoltaici, di cui qui si evidenziano gli aspetti di maggior rilievo:
– l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. Se l’intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza la quale, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, deve adottare nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dei suddetti impianti.
– le fasce di rispetto dalle aree tutelate da considerare sono ridotte a 500 metri (non più 1 km).
– per gli impianti fotovoltaici e termici su edifici o strutture edilizie l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Tale termine può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.
– l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico autorizzativo è pari a centocinquanta giorni.
Previsioni specifiche sono state poi introdotte in materia di CER (Comunità di Energia Rinnovabile), il cui fabbisogno energetico potrà essere soddisfatto, fino al 31 dicembre 2025, tramite l’affidamento in concessione – nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione – di aree o superfici nelle disponibilità degli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati mediante le risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR (promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo).
A tal fine, gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie.
A questo scopo E-Distribuzione rende disponibile uno strumento utile per individuare le aree convenzionali afferenti alle cabine primarie sul territorio nazionale.
Qualora più CER richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna Comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.
Il decreto, in vigore dal 25 febbraio, dovrà essere convertito in legge entro il 26 aprile.