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Corte Cost. – Sent. n. 27 – 23 febbraio 2023: incostituzionalità delle moratorie regionali abruzzesi per gli impianti di energia rinnovabile

la Redazione

Da Giulia Ortolano

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 11 gennaio 2022, n. 1 e dell’art. 19 della legge della Regione Abruzzo 11 marzo 2022, n. 5.

In particolare l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2022, nel prorogare fino al 30 giugno 2022 la moratoria rispetto all’autorizzazione di impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, contrasta con le esigenze di semplificazione, di celerità e di omogeneità sull’intero territorio nazionale delle procedure e, nello specifico viola l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, che pone quale termine massimo per la conclusione del procedimento unico per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili quello di novanta giorni, al netto dei tempi previsti  per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

La norma impugnata contrasta anche con con i principi in materia di legislazione concorrente su produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (art.117 Cost.), con quelli sull’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e sulla pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che con con le norme statali di recepimento di direttive comunitarie in materia energetica.

Anche l’art. 19 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022 che prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro e non oltre il 31 maggio 2022, possono individuare le zone del territorio comunale inidonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità […] e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale […] è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione ai principi fondamentali della materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» espressi dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dal d.m. 10 settembre 2010, che non attribuiscono alcuna funzione al Comune in tema di ubicazione di impianti di energia rinnovabile e del principio di leale collaborazione in quanto la norma è stata assunta unilateralmente dalla Regione, al di fuori del percorso condiviso con lo Stato.

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