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Extraprofitti Fer: il CdS ribadisce la vigenza della delibera 266/2022 che ha attuato l’articolo 15-bis del DL Sostegni ter

la Redazione

Da Giulia Ortolano

La pronuncia nel merito è rimandata a dicembre ma nel frattempo, come già sottolineato con la decisione con la quale il Consiglio di Stato si era espresso a gennaio accogliendo la sospensiva chiesta dall’Arera per ragioni cautelari, viene confermato il tetto sui 60 €/MWh sui ricavi degli impianti fotovoltaici oltre i 20 kW incentivati con premi fissi da conto energia e agli impianti idroelettrici e geotermici non incentivati entrati in esercizio prima del 2010.

Ci si riferisce al meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo di vendita dell’energia elettrica degli impianti Fer per il periodo 1° febbraio-31 dicembre 2022, introdotto dal dl Sostegni ter (dl 4/2022) e poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto Aiuti bis 115/2022, attuato dalla delibera Arera 266/2022, annullata a inizio dicembre scorso da una sentenza del tar Lombardia.

La norma stabilisce che, qualora il prezzo di mercato ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenta un “extra profitto” che dovrà essere versato al GSE. Qualora la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di mercato sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore; viceversa, nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

A più riprese il CdS ha confermato l’operatività del tetto, introdotto allo scopo di generare entrate statali per finanziare misure a sostegno dei consumatori, ancor più considerando che si tratta di una misura temporanea e che non si ritiene che il prelievo a carico degli operatori sia così oneroso da comprometterne la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, mentre il recupero delle somme sarà comunque possibile ove la decisione di primo grado dovesse trovare conferma in appello.

Con le ultime ordinanze il CdS prospetta l’opportunità di una verifica della compatibilità dell’art. 15-bis del DL Sostegni ter introduttivo del tetto (cui la delibera Arera 266/2022 ha dato attuazione) con la normativa europea, aprendosi la strada a una possibile disapplicazione della norma nazionale o al rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell’Ue.

CdS_Ord.-N.-00204.2023

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