Il Consiglio di Stato, sez. VII, ha sancito la competenza del giudice amministrativo a decidere sui ricorsi proposti dagli operatori del settore della produzione e cessione di energia avverso il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante la «Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza».
Del provvedimento si contestava il criterio di determinazione della base imponibile, ritenuto inidoneo a distinguere tra prestazioni che danno luogo ad extra-profitti derivanti dalla produzione e vendita di prodotti energetici e redditi derivanti da altre prestazioni non riconducibili a tale tipologia.
Nelle precedenti pronunce il TAR Lazio Roma, investito sia della questione inerente l’illegittimità del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che delle eccezioni di incostituzionalità dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si era espresso negando la natura di provvedimento all’atto direttoriale impugnato e, di conseguenza, la propria giurisdizione.
In senso decisamente opposto si è invece espresso il Consiglio che ha evidenziato la natura di atto amministrativo del provvedimento direttoriale rilevando, in particolare, che “la norma istitutiva del contributo straordinario «contro il caro bollette» ha rimesso al livello regolamentare subordinato a quello normativo primario la disciplina applicativa e di dettaglio del tributo, la cui definizione è incontestabilmente oggetto di un potere amministrativo attribuito ad uno degli enti pubblici facenti parte dell’amministrazione finanziaria nazionale, e cioè l’Agenzia delle entrate.”
Sarà quindi il Tar del Lazio a occuparsi nuovamente del giudizio, dovendosi pronunciare ora anche in ordine all’eccezione di illegittimità costituzionale della norma.