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Tar Lazio – Sent. N. 05119/2023: regole per il riesame del provvedimento di decadenza dagli incentivi

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Villapiana contro il provvedimento del 20 gennaio 2021 recante la reiezione, da parte del GSE, dell’istanza di applicazione dell’art. 56 del d.l. 76/2020 conv. dalla l. 120/2020 formulata dallo stesso comune in data 22 settembre 2020, a seguito della decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti previste dal d.m. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) in ragione del rilievo di plurime violazioni rilevanti alla normativa vigente.

Accogliendo il ricorso il Tar aderisce al principio secondo cui il procedimento di riesame previsto dall’art. 56 comma 8 del d.l. 76/2020 ha natura eccezionale, finalità di sanatoria ed è ispirato dalla ratio di conservazione della capacità di produzione energetica da fonte rinnovabile al punto che, nel caso specifico, l’accertata violazione delle norme di settore che ha dato luogo alla perdita dell’incentivazione non è di per sé sufficiente a giustificare il mantenimento della misura della decadenza e il riesame, una volta avviato, va condotto scrutinando e comparando le ragioni di interesse pubblico con gli interessi privati dei destinatari e degli eventuali controinteressati come prescritto dal citato art. 21 nonies L. 241/1990. È dunque onere dell’amministrazione in applicazione della disposizione di cui all’art. 56 condurre tale comparazione in concreto evidenziando le ragioni che nel singolo caso conducono all’accoglimento o al rigetto dell’istanza di riesame.

Il Tar ritiene quindi il provvedimento viziato sotto il profilo motivazionale in quanto il Gestore si è limitato a ribadire la legittimità del provvedimento originario di decadenza senza operare una valutazione concreta sulla fattispecie oggetto di riesame.

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