La delibera approva le modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa dalle tipologie di impianti di produzione da essi definite.
In particolare, il decreto-legge 4/22, all’articolo 15-bis prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete da:
a) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010.
Quanto all’articolo 1, commi da 30 a 38, della legge 197/22, esso dà attuazione agli articoli 6, 7, e 8 del regolamento (UE) 2022/1854, i quali hanno introdotto un tetto obbligatorio, pari a 180 €/MWh sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica, elencato le fonti di produzione cui si applica il tetto e previsto alcuni margini di flessibilità in capo agli Stati membri ai fini della sua attuazione.
Con l’attuale delibera si stabilisce che il GSE attui l’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 e i commi da 30 a 38 della legge 197/22 in relazione al periodo compreso tra il 1 dicembre 2022 e il 30 giugno 2023 direttamente a conguaglio, successivamente al termine del periodo
medesimo.