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TAR Sicilia, Sent. n.299/2023: quali poteri alle regioni a statuto speciale nell’individuazione delle aree non idonee all’installazione di impianti FER

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso presentato da un operatore del settore, il quale si era visto rigettare l’istanza di rilascio dell’autorizzazione per la costruzione di un impianto fotovoltaico di tipo “a terra” in virtù del regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 12.03.2014, che individuava le zone idonee e quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici.

Il tribunale amministrativo ha ritenuto fondate ed assorbenti le censure di difetto assoluto di potere del Comune intimato in ordine all’individuazione delle zone idonee e quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici precisando che la potestà regolamentare in tale ambito è attribuita alle Regioni che la esercitano nei limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d. lgs. n. 199 del 2021.

La competenza primaria attribuita ad una Regione speciale in materia di tutela del paesaggio da un lato rende inapplicabili a questa le Linee Guida statali in materia in impianti FER nella loro interezza, ma dall’altro non la esonera dall’osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle citate Linee Guida. Quindi, rimane fermo il divieto anche per le Regioni a Statuto speciale di invertire il criterio generale stabilito dal legislatore statale di indicare le aree non idonee all’installazione di impianti FER e non potendo comunque introdurre divieti aprioristici di carattere generale all’insediamento di detti impianti.

Nella disciplina relativa all’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, prosegue ancora la sentenza, una normativa che a qualsiasi livello non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (Corte cost., sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).

Nel caso di specie, la mera individuazione di aree idonee e di aree non idonee e correlata preclusione di insediamento degli impianti in area agricola – al di là della pacifica carenza di potere – mediante strumento regolamentare locale, ha frustrato la conoscibilità e valutazione dei diversi interessi in gioco, unicamente valutabili dal soggetto preposto all’istruttoria.

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