Il 20 aprile la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (PNRR).
Con riferimento alla garanzia finanziaria che i soggetti responsabili sono tenuti a versare nel trust dei sistemi collettivi ex articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis che prevede che: «La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all’importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell’ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all’articolo 40, comma 3 ».
L’Art. 47 invece prevede importanti semplificazioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, sono considerate aree idonee i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20 per cento. Tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici in aree agricole il cui perimetro non disti più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, le cave e miniere.
Le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee nella loro disponibilità previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di avvisi che ne definiscono i requisiti soggettivi di partecipazione, i criteri di selezione e la durata massima delle subconcessioni.
Resta fermo quanto già previsto dal Dl 24 febbraio 2023, n. 13 all’art. 22-bis circa le procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici, con la precisazione che l’installazione non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazione e atti di assenso, fatte salve le valutazioni di impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del d. lgs. 3/04/2006 n.152, ove previste.
Sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell’ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse,
dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi, ricadenti;
b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti medesimi;
c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW;
d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW;
e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica;
f) i progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema
elettrico.
Su richiesta del proponente, tali esenzioni si applicano anche ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
L’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è rilasciata, dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.
Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, nel cui procedimento unico partecipi il Ministero della cultura e che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali. Negli altri casi, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale, se occorrenti.
Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA, fatta eccezione per gli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione.
La legge di conversione fissa da ultimo a 20 MW il limite per i progetti di impianti fotovoltaici considerati di competenza statale e a 10 MW quello per i progetti di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano purché:
a) l’impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
b) l’impianto si trovi nelle aree di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (zone e aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, zone sottoposte a vincolo paesaggistico);
c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l’impianto non sia situato all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate dalle regioni come aree non idonee.