Con questa sentenza il TAR Abruzzo ha accolto il ricorso presentato da alcuni privati contro il parere negativo della Soprintendenza, espresso senza effettuare un bilanciamento dell’interesse alla tutela paesaggistica con l’esigenza perseguita con l’installazione di apparecchiatura destinata alla produzione di energia rinnovabile.
In evidenza è stata posta anche la circostanza secondo cui la motivazione del diniego della autorizzazione all’installazione di un impianto fotovoltaico deve contenere un’analitica e ben approfondita motivazione a supporto del diniego stesso, al fine di far effettivamente comprendere i motivi per i quali la semplice realizzazione dei pannelli è incompatibile con i valori paesaggistici, architettonici e ambientali di riferimento.
Il tribunale ravvisa nel giudizio della Soprintendenza sia il vizio della manifesta illogicità che quello del travisamento dei fatti in quanto il diniego – anche parziale – dell’autorizzazione paesaggistica deve contenere una sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare; e, a maggior ragione, puntuali e analitiche debbono essere le ragioni del diniego qualora l’autorizzazione richiesta riguardi la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nei cui confronti l’ordinamento esprime un chiaro favore , potendo essi concorrere, indirettamente, alla salvaguardia degli stessi valori paesaggistici. La valutazione richiesta ai fini della tutela del vincolo paesaggistico non può, di conseguenza, ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, ma deve farsi carico di tutti gli interessi pubblici coinvolti e favorire la soluzione che consenta, ove possibile, la realizzazione dell’intervento con il minor sacrificio dell’interesse paesaggistico nella sua declinazione meramente estetica.
È stato altresì rimarcato che il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle “aree non idonee” espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva.