Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso presentato da una società per l’annullamento del provvedimento di rigetto da parte del G.S.E. della domanda di ammissione agli incentivi previsti dal D.M. 5.5.2011.
La società appellante aveva presentato il 29.1.2008 una d.i.a. per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW e successivamente, dopo la realizzazione dell’impianto, l’ammissione alle tariffe incentivanti.
Il G.S.E. aveva chiesto al Comune l’idoneità del titolo edilizio e dalla comunicazione è risultato che non era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica che, però, sarebbe divenuta necessaria solo nel 2009 all’esito dell’approvazione del piano faunistico regionale, quando l’autorizzazione edilizia si era perfezionata ed i lavori erano stati avviati.
Su questa circostanza è stato basato l’appello, in particolare rilevando che da parte del Comune non era stato in alcun modo esercitato il potere inibitorio e di autotutela e che tale condotta avrebbe consolidato gli effetti del titolo autorizzativo, divenuto inoppugnabile in quanto alla data di presentazione della d.i.a. non vi erano vincoli che impedivano la realizzazione dell’impianto.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello concludendo che al momento in cui si è consolidato il titolo edilizio per mancato esercizio dei poteri inibitori della d.i.a. da parte del Comune non vi era alcuna necessità dell’autorizzazione paesaggistica; per cui il provvedimento impugnato in primo grado è stato assunto sul presupposto dell’invalidità del titolo edilizio in realtà insussistente.