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C.d.S. Sent. N. 03487/2023: effetti dell’informazione antimafia sulla possibilità di iscrizione all’Albo gestori ambientali

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto da una società attiva nel settore del trattamento dei rifiuti contro i provvedimenti con i quali la Sezione regionale dell’Albo gestori ambientali ha respinto due separate istante presentate dalla società stessa per il rinnovo della propria iscrizione e la cancellazione di un proprio mezzo.

A fondare tale decisione, l’assenza dei requisiti di cui all’art. 10 comma 2 lettera f) D.M. 120 del 2014 in considerazione di quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato n.497 del 2015. Sussiste infatti a carico dell’impresa informativa antimafia rilasciata in data 28 novembre 2014 dal Prefetto di Grosseto prot. 46355/2014”.

L’informazione antimafia di cui all’art. 84 comma 2 del d. lgs. 159/2011, attesta la sussistenza o meno a carico dell’interessato delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 dello stesso decreto e, con il parere n.497 del 2015, il Consiglio di Stato ha ritenuto di equiparare tale tipologia di informazione antimafia con quella disciplinata dai successivi artt. 89 bis e 91. Se infatti nel corso delle verifiche necessarie a rilasciare la comunicazione antimafia, pur in assenza delle fattispecie che darebbero luogo a decadenza, sospensione o divieto, viene accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto emette non già la comunicazione, ma il diverso provvedimento dell’informazione antimafia, di cui all’art. 91, informazione che ai sensi dell’art. 89 bis comma 2 “tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.

L’informazione antimafia ex art. 91 produce specificamente l’impossibilità di concludere contratti con la pubblica amministrazione ovvero di ricevere dalla stessa concessioni o erogazioni economiche di qualsiasi tipo e, in senso più ampio, secondo il parere del Consiglio, comporta anche l’impossibilità di essere titolari di provvedimenti abilitativi.

Una diversa conclusione, per assurdo, consentirebbe al soggetto destinatario di tale provvedimento di iscriversi all’albo di suo interesse, senza poter usare quest’iscrizione per contrattare con la pubblica amministrazione, ma con la possibilità di farlo nei confronti di soggetti privati, che pertanto verrebbero senza motivo ad essere trattati in modo deteriore rispetto ai soggetti pubblici, essendo così esposti allo stesso rischio di contatti con il crimine organizzato che per l’amministrazione si è voluto escludere.

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