La Regione Campania ha presentato interpello al Mase per chiedere di chiarire se il calcolo della potenza ai fini del riparto di competenza, così come modificato dall’art. 10 del D.L. n. 50/2022, sia di stretta applicazione ai progetti di competenza statale di potenza complessiva superiore a 30 MW di cui all’Allegato II della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 o se tale modifica vada applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.
Rispondendo all’interpello il Mase chiarisce che l’art 10 del D.L. 50/2022 alla lettera d) del comma 1, reca disposizioni volte a disciplinare le modalità di calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini dell’obbligo di sottoposizione a VIA statale.
Il punto 2) dell’allegato II alla parte del Codice assoggetta a VIA, tra gli altri, gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, nonché gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW e poiché la norma in esame precisa, per entrambe le tipologie impiantistiche citate, che le potenze indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale, sono questi gli unici parametri da utilizzare per calcolare la potenza dell’impianto ai fini dell’assoggettamento o meno alla procedura di VIA.
Alcun utile richiamo può essere effettuato al D.M. 10/09/2010 per la determinazione della potenza dell’impianto a ciò ostando sia la previsione tassativa contenuta nella norma sia la diversa natura giuridica degli atti essendo il DL atto normativo e il DM atto amministrativo che inoltre nel caso specifico afferisce a normativa differente e precedente rispetto a quella in esame.
Dal contenuto della norma discende dunque che alcun parametro e/o metodo di calcolo differente rispetto a quello contenuto nella citata norma possa essere invocato per determinare la potenza dell’impianto ai fini della individuazione dell’Autorità competente e della procedura da seguire. Con specifico riferimento al quesito posto la modifica normativa contenuta nell’art 10 del DL 50/2022 andrà applicata, in un’ottica sistematica e di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all’Allegato IV Parte II del D. Lgs. n. 152/2006.