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Mase risposta a interpello del 3/5/2023: chiarimenti circa il luogo di conservazione del registro di carico e scarico

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il Mise risponde a un quesito posto dalla provincia di Macerata che, partendo da un recente orientamento giurisprudenziale
(Cass. Pen., sez. III, 24.02.2017, n. 9132), secondo cui la tenuta dei registri presso uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in quanto tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in un luogo diverso da quello previsto ex lege, chiedeva di indicare quale fosse la più corretta interpretazione da dare alla norma.

Il Ministero risponde partendo dalla lettura dell’art. 190, comma 10, che dispone che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
impianto di produzione;
impianto di stoccaggio;
impianto di recupero e/o smaltimento;
sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma, prevedente la tenuta presso il luogo normativamente precisato, è quella di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, non si limita a sanzionare la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente; normativa che, all’art. 190, comma 10, D.lgs. 152/2006, prevede espressamente che lo stesso sia conservato in luoghi precisi.

Ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006.

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