Con la sentenza n. 216 del 21 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, cc. 17 e 18, della L.R. Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 4, cc. 17 e 18, della L.R. Friuli-Venezia Giulia 16/2021 per contrasto con l’art. 117, c. 3, Cost., nonché con i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 5 della l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale del FVG) alle competenze legislative attribuite alla Regione.
La prima di tali disposizioni reca l’elencazione di una serie di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, ciò in aperto contrasto con la “riserva di procedimento” descritta dal paragrafo 17 del D.M. del 10/9/2010, secondo cui l’individuazione delle aree non idonee deve avvenire con provvedimento amministrativo e non con legge, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica.
La Corte precisa quindi che una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti di energia da fonti rinnovabili.
Stando alla difesa della Regione tuttavia le linee guida di cui al D.M. del 10.9.2010 non avrebbero dovuto applicarsi in quanto per essa vigeva il diverso regime stabilito, in materia di energia, da una norma speciale, il D.lgs. n. 110/2002.
Ribadisce invece la Corte che la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili va ricondotta alla materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia ex art. 117, terzo comma, Cost. e che non può riconoscersi alle Regioni il potere di provvedere autonomamente, per legge, alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.