Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato per la riforma della sentenza con la quale il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico dell’interessato. Quest’ultimo adducendo che il G.S.E. avrebbe argomentato il provvedimento di decadenza sul generico presupposto che, all’esito della procedura di verifica, era emerso una divergenza sul dossier fotografico.
L’art. 1 septies del D.L. n. 105 del 2010, convertito dalla L. n. 129 del 2010, stabilisce che costituiscono presupposti essenziali per l’acquisizione del titolo a beneficiare della tariffa incentivante: a) la conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il termine del 31 dicembre 2010; b) le relative comunicazioni di fine lavori agli enti competenti entro lo stesso termine del 31 dicembre 2010; c) l’entrata in esercizio dell’impianto entro il termine del 30 giugno 2011.
L’allegato 4, punto 1, del D.M. 19 febbraio 2007, accesso al secondo conto energia, dispone che la documentazione finale di progetto dell’impianto, realizzato in conformità alla norma CE-02, firmato da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale, deve essere corredata da elaborati grafici di dettaglio e da almeno cinque fotografie su supporto informativo volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell’impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce e a supportare quanto dichiarato ai sensi della lettera d) della sottostante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ne consegue che la normativa di riferimento ha previsto l’obbligo di produrre al G.S.E., in sede di comunicazione di fine lavori, almeno cinque fotografie dell’impianto.
Il G.S.E., poi, ha dettato la procedura operativa per la gestione delle comunicazioni di fine lavori degli impianti fotovoltaici per consentire l’applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 129 del 13 agosto 2010.
Il punto 3.1 della detta procedura operativa ha previsto che, durante la fase di inserimento dati per la “comunicazione fine lavori impianto” il Soggetto Responsabile ha la possibilità di caricare informazioni relative all’impianto, ivi incluse le fotografie dell’impianto, specificando che le foto dell’impianto ultimato devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali compenti, moduli, inverter e trasformatori.
Pertanto, la circostanza di cui al punto 3.1 della procedura operativa dettata dal G.S.E., laddove fa riferimento alla “possibilità” di caricare le fotografie dell’impianto durante la fase di inserimento dati per la “comunicazione fine lavori”, rappresenta una mera facoltà relativa alla modalità di trasmissione della documentazione fotografica, ma non incide minimamente sull’obbligo di allegazione alla comunicazione del dossier fotografico, che ha la sua fonte nel D.M. 19 febbraio 2007.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che l’allegazione del dossier fotografico fosse necessaria per comprovare l’effettiva conclusione dei lavori entro il termine essenziale del 31 dicembre 2010, non essendo sufficiente a tal fine la dichiarazione di asseverazione di fine lavori, redatta dal tecnico abilitato, considerato che quest’ultima provenendo dalla parte interessata non può, all’evidenza, assumere una specifica rilevanza probatoria, ove non accompagnata da elementi oggettivamente idonei a dimostrare compiutamente la circostanza essenziale per l’attribuzione dei benefici.
Ne consegue che, correttamente, il G.S.E. ha ritenuto di non essere stato posto in condizione di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso ai benefici di cui alla L. n. 129 del 2010.
D’altra parte, la giurisprudenza ha costantemente rilevato che, in base al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione, costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio fornire prova di tutti i presupposti per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa.