Il TAR Lazio respinge il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato comunicato il rigetto della domanda di concessione della tariffa incentivante, a i sensi del D.M. 5 maggio 2011, relativa a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 60 kw, entrato in esercizio il 28.06.2012 a seguito di un intervento di nuova costruzione in regime di cessione.
La richiesta di incentivazione non era stata accolta in quanto sulla base della documentazione prodotta dalla parte ricorrente si riteneva che l’impianto in oggetto dovesse essere ricompreso nella categoria del “grande impianto” che, per l’accesso alle tariffe incentivanti richiedeva l’iscrizione all’apposito registro informatico ai sensi dell’art. 6 e 8 del D.M. 5 maggio 2011 e l’invio della documentazione di cui all’Allegato 3-A del suddetto Decreto.
Mente infatti per i “piccoli impianti” il D.M. 5 maggio 2011 stabilisce un meccanismo di incentivazione automatico e diretto senza limiti di costo annuo per il periodo 1 giugno 2011-31 dicembre 2011 e per tutto l’anno 2012, per lo stesso arco temporale i “grandi impianti” sono ammessi al regime di sostegno nei limiti di costo annuo individuato dalla tabella 1.1.
La distinzione tra “piccoli impianti” e “grandi impianti”, di cui alle lettere u) e v) dell’art. 3 del D.M. 5 maggio 2011, presuppone in primo luogo l’appartenenza al genus degli impianti fotovoltaici installati su edifici – definiti dalla precedente lettera g) come impianti i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2 – e ricomprende, nella categoria dei piccoli impianti “gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001”.
In assenza di conformità alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 e alle Regole applicative trova applicazione la residuale indicazione tipologica di cui alla lettera v), relativa appunto ad “impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lettera u” il quale, ai fini dell’incentivazione richiede, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 5 maggio 2011 “l’iscrizione all’apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all’Allegato 3-A del suddetto Decreto”.
Il Soggetto Responsabile, dunque, ai fini dell’accesso alle tariffe incentivanti, avrebbe dovuto richiedere l’iscrizione all’apposito registro informatico inviando la documentazione di cui all’Allegato 3-A.