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Uff. del Massimario della Giustizia Amministrativa: le valutazioni ambientali in ambito fotovoltaico nella Rassegna monotematica di giurisprudenza

la Redazione

Da Giulia Ortolano

L’Ufficio del massimario della giustizia amministrativa ha esaminato la giurisprudenza più recente sulle valutazioni ambientali.

Per ciò che concerne il fotovoltaico sono stati individuati alcuni punti da tenere in considerazione in tema di VIA, AUA e  tecniche di liquidazione del risarcimento del danno.

Quanto alla Via la giurisprudenza è concorde e costante nel ritenere che lo screening è una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo a determinate categorie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in via eventuale, in base cioè all’esito in tal senso della verifica di assoggettabilità (Cons. Stato, sez. IV, n. 3168 del 2023; Cons. Stato, sez. V, n. 3596 del 2021).

La verifica di assoggettabilità non può essere considerata una fase costitutiva ed imprescindibile della VIA., perché essa non deve essere esperita sempre, ma solo rispetto a determinate categorie di progetti che sono:

  1. progetti elencati nell’Allegato II al codice dell’ambiente che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni (screening di competenza statale);
  2. modifiche dei progetti elencati nell’Allegato II suscettibili di produrre effetti negativi e significativi per l’ambiente (screening di competenza statale);
  3. progetti elencati nell’Allegato IV (screening di competenza regionale).

(cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 322 del 2021; sez. II, n. 5379 del 2020 [fattispecie relativa alla realizzazione di una centrale fotovoltaica di potenza pari a kw 4.999, rientrante negli “Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”])

Con riferimento alla procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) la giurisprudenza ha affermato, tra le altre cose, che l’installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi:

  1. l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003;
  2. la p.a.s. di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2011;
  3. la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 28 del 2011.

In linea generale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico (Cons. Stato, sez. IV, n. 3294 del 2023 [fattispecie inerente la realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 KW, la sezione ha concluso nel senso dell’ineludibilità dell’autorizzazione unica regionale, atteso che le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo]).

Con specifico riguardo alle tariffe incentivanti collegate dalla normativa alla realizzazione e alla messa in esercizio di un
impianto fotovoltaico è stato inoltre evidenziato che l’attribuzione delle tariffe incentivanti non è correlata al solo conseguimento dell’autorizzazione unica ambientale, ma prevede la necessaria costruzione e messa in esercizio dell’impianto (Cons. Stato, IV, n. 9418 del 2022 [fattispecie relativa a 26 domanda di risarcimento basata sul mancato rispetto del termine del procedimento intrapreso per l’autorizzazione unica ambientale di un impianto fotovoltaico]).

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