È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto per l’entrata in vigore del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Il regolamento disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità,
definendo:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI;
e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
L’allegato II riporta il modello di formulario di identificazione del rifiuto che, a norma dell’art. 7 del regolamento, deve essere emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore e sottoscritte dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Nel caso di formulario in formato digitale, la sottoscrizione da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. Durante il trasporto il rifiuto può essere accompagnato da una stampa del formulario digitale o, in alternativa, può esibirsi il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili.
All’art. 12 è fornito l’elenco di tutti i soggetti tenuti a iscriversi al R.E.N.T.R.I. Il Regolamento entrerà in vigore il 15 giugno 2023 e, a partire da quella data, i soggetti obbligati si iscriveranno al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda del numero dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Anche le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.
I nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione sono applicabili a partire dal 15 dicembre 2024. Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Le modalità operative del sistema saranno definite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.