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Mase risposta a interpello del 20/01/2023: corretta interpretazione della disposizione che innalza le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il Mase risponde al quesito posto dall’Assessorato delle Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna in relazione alla corretta interpretazione da darsi all’art. 31 c. 7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, la cui legge di conversione individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale sono elevate a 10 MW.

Così la lettera della norma: “Per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.

La Regione chiede quindi di chiarire se l’innalzamento di tale soglia debba intendersi come riferito a tutte le aree industriali contestualmente ricadenti all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo debbano intendersi come alternative l’una all’altra.

Nella risposta del Ministero si chiarisce che la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

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