Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal proprietario di un immobile nei confronti del quale il GSE aveva disposto la decadenza della tariffa incentivante assegnata basandosi sul presupposto che si trattasse di una realizzazione abusiva da parte del ricorrente, in quanto il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale.
Nelle argomentazioni della sentenza si legge che l’articolo 1122 bis c.c., aggiunto con legge 11 dicembre 2012 n. 220 e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente ad ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”.
Ogni condomino può installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale, purché non siano pregiudicate la stabilità e/o il decoro architettonico dell’edificio.
Il permesso ad installare un impianto da fonte di energia rinnovabile non può essere quindi negato dell’assemblea, a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni. Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino, possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.
In assenza di tale elemento ostativo, non si può impedire al singolo condomino di usare il tetto o il lastrico – pur senza autorizzazioni dell’assemblea – per installare l’impianto fotovoltaico.