Il Tar Lazio torna con questa sentenza sulla questione relativa alla possibilità di imporre divieti alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in assenza di una ponderazione del contrapposto interesse pubblico alla realizzazione di tali impianti, divenuti ormai strategici per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile.
Pronunciandosi sul ricorso presentato da una società operante nelle rinnovabili contro il decreto con cui il Ministero della Cultura aveva dichiarato di notevole interesse pubblico un’ampia porzione di territorio regionale con l’espresso divieto di installarvi impianti FER, il TAR ribadisce come il favor legislativo sussistente nei confronti delle rinnovabili, di recente confermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, non consenta alle singole Regioni di adottare legittimamente una normativa regionale concorrente che ponga dei divieti assoluti di realizzazione di impianti da energie rinnovabili, né di adottare provvedimenti amministrativi che precludano la realizzazione di tale finalità in assoluto.
Ciò allo scopo di bilanciare, volta per volta tutti gli interessi pubblici eventualmente contrapposti, individuando, caso per caso, situazioni in cui l’interesse allo sfruttamento della energia da fonte rinnovabile debba essere recessivo rispetto ad altri interessi costituzionalmente protetti, che rispondano anch’essi a principi affermati a livello Europeo.