Dal 16 giugno 2023 sono in vigore le disposizioni del Dlgs 23 dicembre 2022, n. 213 recante modifiche al testo unico ambientale in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Una delle prime novità riguarda l’esclusione, introdotta dall’art. 1 co. 1 all’art. 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della possibilità di istituire regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR:Extended Producer Responsibility) anche su istanza di parte. Tale possibilità rimane attualmente aperta soltanto attraverso l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.
Occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dall’art. 183, co. 1, lettere g) e g-bis) del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, si definisce “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti e che per “regime di responsabilità estesa del produttore“, si intendono le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.
La funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità è attribuita al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che con decreto definisce le modalità di esercizio di tale funzione e istituisce il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti che vi sono sottoposti sono tenuti ad iscriversi.
Il novellato art. articolo 178-ter, comma 9, del d. lgs. 152/2006 prevede inoltre che i soggetti sottoposti a regime di Epr trasmettano al Registro nazionale dei produttori (non ancora istituito):
– entro il 31 maggio di ogni anno:
1) il bilancio in caso di sistemi collettivi o il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali;
2) una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
3) l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.
– entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo.
Con l’introduzione del nuovo comma (3-bis) all’interno dell’art. 188-bis, viene fornito l’elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti:
– enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3.
Per quanto concerne le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata (art. 214), il Decreto modifica l’articolo prevedendo che siano trasmesse al sistema informativo RECER (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero) anziché al catasto telematico e inserisce nel procedimento per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 214-ter) un termine di 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività per le verifiche provinciali, decorso il quale l’attività può essere avviata (fatta eccezione per i Raee).