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Entrata in vigore Dlgs 23 dicembre 2022, n. 213: modifiche al testo unico ambientale in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti da imballaggi

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Dal 16 giugno 2023 sono in vigore le disposizioni del Dlgs 23 dicembre 2022, n. 213 recante modifiche al testo unico ambientale in materia di rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Una delle prime novità riguarda l’esclusione, introdotta dall’art. 1 co. 1 all’art. 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della possibilità di istituire regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR:Extended Producer Responsibility) anche su istanza di parte. Tale possibilità rimane attualmente aperta soltanto attraverso l’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

Occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dall’art. 183, co. 1, lettere g) e g-bis) del DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152, si definisce “produttore del prodotto“: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti e che per “regime di responsabilità estesa del produttore“, si intendono le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

La funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dal regime di responsabilità è attribuita al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che con decreto definisce le modalità di esercizio di tale funzione e istituisce il Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti che vi sono sottoposti sono tenuti ad iscriversi.

Il novellato art. articolo 178-ter, comma 9, del d. lgs. 152/2006 prevede inoltre che i soggetti sottoposti a regime di Epr trasmettano al Registro nazionale dei produttori (non ancora istituito):

– entro il 31 maggio di ogni anno:

1) il bilancio in caso di sistemi collettivi o il rendiconto dell’attività di gestione in caso di sistemi individuali;
2) una relazione sulla gestione relativa all’anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalità di raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate da contributo ambientale;
3) l’entità del contributo ambientale per l’anno successivo dettagliando le voci di costo che lo compongono.

– entro il 30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo.

Con l’introduzione del nuovo comma (3-bis) all’interno dell’art. 188-bis, viene fornito l’elenco dei soggetti obbligati all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti:

–  enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
– produttori di rifiuti pericolosi, enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
– Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3.

Per quanto concerne le comunicazioni relative alle autorizzazioni uniche per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero in procedura semplificata (art. 214), il Decreto modifica l’articolo prevedendo che siano trasmesse al sistema informativo RECER (Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero) anziché al catasto telematico e inserisce nel procedimento per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata (art. 214-ter)  un termine di 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività per le verifiche provinciali, decorso il quale l’attività può essere avviata (fatta eccezione per i Raee).

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