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CdS Sent. N. 04518/2023: l’erroneità della documentazione relativa a un impianto non comporta il diniego della RVC per tutti gli impianti

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Con questa sentenza il Consiglio di Stato si pronuncia in favore dell’appellante in merito al ricorso presentato contro il rigetto, da parte del GSE, della richiesta di verifica e certificazione risparmi avente ad oggetto l’installazione di dieci impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW.

Il G.S.E. aveva respinto la richiesta riscontrando una irregolarità relativamente a uno dei progetti ma, secondo il parere del Consiglio di Stato, anche se la domanda era stata presentata cumulativamente per tutti gli impianti realizzati dall’appellante per i singoli clienti, l’erroneità della documentazione relativa ad uno di essi non doveva comportare il diniego della Richiesta di Verifica e Certificazione per tutti gli impianti.

Prosegue il CdS argomentando che non esiste alcuna norma che impedisca una valutazione frazionata della regolarità della domanda per ogni singolo impianto anche in presenza di una richiesta cumulativa; la conseguenza della condotta tenuta nel caso di specie dal G.S.E. costituisce senz’altro una violazione del principio di proporzionalità che ve oltretutto a colpire soggetti la cui domanda rispondeva in pieno alla normativa esistente in materia.

Concludono quindi i giudici con l’annullamento del provvedimento di diniego e la prescrizione al G.S.E. di effettuare una nuova valutazione dell’istanza.

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