In seguito all’autorizzazione da parte della Commissione Europea è stato pubblicato, nella GU Serie Generale n.152 del 01-07-2023, il decreto ministeriale con il quale vengono programmate le residue risorse della misura ‘Parco Agrisolare’ (PNRR, Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica” – Componente C1 – “Economia Circolare E Agricoltura Sostenibile” – Investimento 2.2 – “Parco Agrisolare”) per un importo di circa 1 miliardo di euro. Per la presentazione delle domande si dovrà tuttavia attendere la pubblicazione del bando.
Il Soggetto attuatore dell’intera misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
I soggetti beneficiari sono le imprese del settore agricolo e agroalimentare che realizzano interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, ne sostengono i relativi costi ed hanno la disponibilità dell’immobile funzionale all’esercizio dell’impresa agricola e, nello specifico (Art. 4 co. 1):
a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
I requisiti di accesso sono poi elencati al co. 3 dell’art. 4.
Gli interventi ammissibili, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp (art. 6). Al comma 2 del medesimo articolo sono elencati ulteriori interventi di riqualificazione volti al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture.
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente”.
Per la presentazione delle domande occorrerà comunque attendere l’emanazione dell’Avviso di adesione, che individuerà anche la finestra temporale di presentazione delle stesse.