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All’esame della Conferenza Unificata il decreto sulle aree idonee

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Il decreto attuativo del d.lgs 199/2021 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214) – mira a individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili e a stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

La bozza trasmessa all’esame della Conferenza Unificata definisce, con una tabella, gli obiettivi minimi, intermedi e finali, per ciascuna Regione e Provincia autonoma e stabilisce compensazioni economiche a carico delle Regioni e Province autonome inadempienti in favore di quelle virtuose, per il caso del mancato raggiungimento degli obiettivi. Più precisamente, sarà la Regione e Provincia autonoma inadempiente a trasferire alle altre Regioni o Province autonome, in maniera proporzionale al maggior contributo da queste conseguito rispetto ai propri obiettivi, compensazioni economiche finalizzate a realizzare interventi a favore dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, di valore equivalente al costo di realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili realizzabili nella Regione o Provincia autonoma inadempiente (art. 3 co. 5).

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome, con la possibilità di esercitare poteri sostitutivi nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Le Regioni e le province autonome definiscono le superfici e le aree idonee e quelle non idonee, mentre rimangono soggette ai regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni, le superfici e le aree che non rientrano in nessuna delle due precedenti categorie.

Le aree agricole classificate come DOP e IGP sono considerate aree idonee solo ai fini dell’installazione degli impianti agrivoltaici avanzati ex art. 65, comma 1-quater, del D.L. 1/2012.

Le aree idonee sono individuate nel rispetto dei princìpi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale, sul paesaggio e sul potenziale produttivo agroalimentare, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

Per ciò che riguarda in particolare il fotovoltaico, la lettera g, comma 1, art.8 della bozza individua i criteri di utilizzazione per le aree agricole che non rientrano fra le aree identificate come non idonee e, più precisamente:

1) una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 10% per gli impianti FV a terra convenzionali;
2) una percentuale del 20% per gli impianti “agrivoltaici” che adottano soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito;
3) alcun limite per gli impianti agrivoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione (impianti agrivoltaici avanzati ex. articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
4) nessun limite percentuale è posto neanche in relazione agli impianti a fonti rinnovabili ricadenti nelle aree non utilizzabili per attività agricola;
5) per terreni classificati come agricoli, ma non concretamente utilizzabili a tali fini possono essere stabilite eventuali percentuali maggiori di utilizzo, rispetto a quelle previste dal punto 1).

Per ogni regione è inoltre previsto che al raggiungimento di una percentuale massima di sfruttamento della Superfice Agricola Utilizzata (SAU) non inferiore ai valori indicati nella Tabella di cui all’Allegato 1, colonna A (Percentuale minima di sfruttamento della SAU) e non superiore a quelli indicati nella medesima Tabella alla colonna B (Percentuale massima di sfruttamento della SAU), si possa attribuire alle aree agricole rimanenti la classificazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Tale limitazione non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (impianti agrivoltaici avanzati).

Il Consorzio E-Cycle agisce in ambito comunitario (UE) e si rivolge agli stakeholders del settore dell’energia rinnovabile, quali produttori, installatori, manutentori ed EPC (Engineering Procurement Construction).

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