Con sentenza n. 14/2023, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, ha rigettato la domanda proposta dalla procura erariale per l’indebita percezione da parte di 40 società identificate con denominazione QCII Basilicata S.r.l., per un importo complessivo di circa venti milioni.
Ad avviso della Procura regionale, la responsabilità per tale danno erariale avrebbe dovuto imputarsi a titolo di dolo alle 40 società direttamente beneficiarie degli incentivi legati al I Conto Energia, unitamente alla loro capogruppo QCII Basilicata S.r.l., nonché ai legali rappresentanti di tutte le società coinvolte, come succedutesi nel tempo.
Ciò che veniva contestato ai convenuti era l’ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni di GSE S.p.A. finalizzata all’indebita percezione di incentivi pubblici previsti dal D.M. 28 luglio 2005 (I Conto Energia), destinati ai produttori di energia da impianti fotovoltaici di potenza non superiore ad 1 Megawatt.
In occasione del sopralluogo del 24 febbraio 2010, condotto al fine di riscontrare la sussistenza dei requisiti e del presupposti per l’effettivo mantenimento delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE, veniva riscontrato che nella stessa zona erano presenti più impianti fotovoltaici identici e, per ciascuno dei singoli impianti ispezionati, formalmente facenti capo a società diverse del Gruppo QCII Basilicata corrispondevano la sede legale, la persona del legale rappresentante ed il tecnico presente in occasione del sopralluogo.
Pertanto, a partire dal 24 febbraio 2010 GSE S.p.A. risulta essere pienamente a conoscenza dello stato dei luoghi relativi agli impianti del Gruppo QCII Basilicata e negli oltre 4 anni successivi intercorsi fino al mese di settembre 2014 (data di trasferimento della sede legale delle società a Bolzano che determina la competenza di questa Sezione per gli incentivi indebitamente percepiti nel periodo successivo) il Gestore aveva tutto il tempo necessario per procedere alla revoca degli incentivi.
Del resto, GSE S.p.A. era a conoscenza del fenomeno generalizzato di frazionamento artificioso di impianti di grandi dimensioni per poter accedere alle tariffe incentivanti, come risulta dalla “Relazione delle attività settembre 2005 – ottobre 2006”: “è da rilevare, inoltre, che la maggioranza delle iniziative con potenza di poco inferiore ai 50 kW, relative ad impianti compresi nella fascia di potenza 20 – 50 kW, rappresenta un insieme “mascherato” di centrali di grande taglia pianificate per essere realizzate su uno stesso sito o in aree limitrofe. Su questa tipologia d’impianti si è maggiormente sviluppata l’attività di “trading dell’ammissione” di pochi operatori, che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivate per centinaia d’impianti, al fine di cederne successivamente la titolarità a potenziali investitori interessati al settore.”
Pertanto, la mancata adozione da parte di GSE S.p.A. dei provvedimenti di revoca all’esito dell’ispezione conclusasi in data 24 febbraio 2010 rappresenta un fatto sopravvenuto idoneo ad interrompere il nesso causale tra le condotte poste in essere nella fase di realizzazione degli impianti e di ottenimento delle relative autorizzazioni (anni 2008-2009) e l’indebita erogazione delle tariffe incentivanti anche negli anni successivi.