Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in favore del GSE, ha riformato la sentenza del TAR del Lazio n. 6784 del 2019 e affermato il principio della non cumulabilità degli incentivi fotovoltaici di cui al Terzo, Quarto e Quinto Conto Energia con la detassazione fiscale “Tremonti Ambiente” prevista dall’art. 6, commi 13 – 19, della legge 388/2000.
Si tratta della prima sentenza che si pronuncia circa la cumulabilità degli incentivi fotovoltaici e la Tremonti Ambientale.
Il particolare, il Collegio, ha fatto riferimento alla mancata ricomprensione della detassazione oggetto della controversia tra le eccezioni alla regola generale della non cumulabilità degli incentivi di cui all’art. 5, comma 1, del d.m. 6 agosto 2010 per trarne la conclusione secondo cui tale elenco, “costituisce una normativa derogatoria che è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica”.
La pronuncia, poi, ha precisato che ad avvalorare la tesi della non cumulabilità degli incentivi con la detassazione della Tremonti Ambiente è intervenuto il legislatore [con l’art. 36 del d.l. 124/2019] che ha offerto la possibilità ai soggetti titolari di impianti fotovoltaici di estinguere il contenzioso in corso con il pagamento di una somma minore di quella che deriverebbe dalla rinuncia all’agevolazione Tremonti.
Nella concessione di questa possibilità da parte del legislatore sarebbe quindi da riscontrarsi la comunanza di vedute tra quest’ultimo e il G.S.E..