Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto da un operatore del settore delle energie rinnovabili contro il provvedimento di diniego di P.A.U.R. in ordine al progetto di realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, cui avevano espresso parere negativo (non vincolante) l’ufficio della Provincia di Taranto, la conferenza di servizi, il Ministero della cultura, il Servizio paesaggio della Regione Puglia e l’ARPA Puglia.
La Sezione paesaggio della Regione Puglia aveva espressamente riconosciuto la riconducibilità del progetto alle “linee guida in materia di impianti agri-voltaici” pubblicate dal Mi.T.E., solo contestando, in ragione dell’altezza dei moduli da terra, la possibilità di attribuirgli la qualificazione di “agri-voltaico avanzato”.
Neanche vincolante è stato considerato il parere espresso dal Ministero della Cultura il quale non ha dato atto dell’esistenza di beni vincolati, bensì solo dell’astratta possibile sussistenza di aree archeologiche. Il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti F.E.R. ex art. 12 del d.lgs. 387 del 2003), che non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R., ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e del regolamento reg. n. 24 del 2010.
Quanto poi al parere dell’ARPA Puglia si rileva che quest’ultimo esorbita dalle proprie competenze istituzionali in quanto l’ARPA “non è titolare di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili” (così: Cons. St., sez. V, 12 novembre 2018 n. 6342).
Per questi motivi, argomenta il TAR, il provvedimento finale di diniego è carente di adeguata motivazione, tantopiù considerando che dai provvedimenti finali di diniego non emerge quali siano i fattori che in concreto incidono negativamente sull’ambiente pregiudicando in modo intollerabile le intrinseche caratteristiche ambientali dei luoghi, che peraltro presentano già una certa antropizzazione.
Né risulta che il terreno, su cui si intende realizzare l’impianto fotovoltaico de quo, sia adibito ad una coltivazione di un qualche pregio o sia di particolare rilevanza agronomica. Unica circostanza, questa, per cui sia possibile far prevalere l’interesse pubblico alla preservazione delle preesistenti colture agricole.