Con sentenza n. 8029/2023, il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento, già disposto dal TAR Puglia, del diniego alla realizzazione di un impianto agrovoltaico adottato dalla Provincia di Brindisi nei confronti di una società del settore.
Si tratta della prima sentenza di merito con cui il Consiglio di Stato ha rilevato le differenze esistenti tra impianti fotovoltaici e agrovoltaici ritenendo improprio, da parte dell’amministrazione, che la valutazione del progetto agrivoltaico fosse stata condotta alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, le cui caratteristiche differiscono notevolmente rispetto a quelle degli impianti agrivoltaici.
Facendo poi ricorso alle Linee Guida sull’agrivoltaico pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica, si definisce:
– “Impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione” (art.1.1. lett d);
– “Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
i) adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
ii) prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici” (art. 1.1 lett. e);
– “Sistema agrivoltaico avanzato: sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area” (art. 1.1 lett f).
Nel caso di specie, sottolinea ancora il CdS, il Progetto non ricade in area non idonea con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti.