Nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01/09/2023 è stato pubblicato il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
Il provvedimento entrerà in vigore dal 16/09/2023.
Il regolamento, ai sensi degli Artt. 181 e 214-ter del D.L.vo 152/06, definisce (art.1):
a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto (art. 3 regolamento) rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneità sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.
La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero
gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.
Il prodotto ottenuto è munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Per i PPRAEE si applicano le modalità di cui all’articolo 7, comma 5.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.