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MASE: risposta a interpello sulla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del D. Lgs. 199/2021

la Redazione

Da Giulia Ortolano

Rispondendo all’interpello presentato dal Comune di Villalba, il MASE ha fornito chiarimenti circa la definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo 199/2021.

Il Comune aveva in particolare posto due quesiti, chiedendo al Ministero di confermare che nella definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. cter) n. 2) del D.Lgs 199/2021 possano essere ricondotti anche gli impianti fotovoltaici e, al contempo, di confermare che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’Articolo 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

La disciplina prescritta per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, stabilisce, al comma 8 dell’art. 20 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, un novero di aree considerate immediatamente idonee nelle more della puntuale individuazione di superfici e aree idonee ad opera di specifici decreti ministeriali.

Tale disposizione, alla lettera c-ter), punto 2), regola la possibilità che, con esclusivo riferimento ad impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, vengano considerate quali idonee le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

Quanto alla definizione di stabilimento, l’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo identifica quale complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.

In considerazione di ciò un impianto fotovoltaico può essere ricompreso in questa definizione in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e dove l’attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene.

Viene poi citato anche il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 emanato dal Ministero dello sviluppo economico che, per perseguire lo scopo di diffusione delle fonti rinnovabili, ovvero della produzione elettrica dal fotovoltaico per uso domestico e di autoconsumo, fissando la soglia a 20 KW, ha ritenuto di considerare non industriali gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20kW.

Pertanto, si conferma che a livello generale possano considerarsi esenti da valutazioni ambientali sino a 10 MW in quanto aree idonee ex lege per l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, ai sensi del combinato disposto dell’art. 47 comma 11 bis del DL 13/2023 e dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021 comma 8, lettera c-ter) numero 2) le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un preesistente impianto fotovoltaico a terra di potenza superiore a 20 kW (anche se quest’ultimo realizzato non in zona a destinazione industriale, artigianale e commerciale).

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