In data 11 settembre il Consiglio di Stato ha confermato l’illegittimità del diniego espresso dalla Provincia di Brindisi nel procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 5,075 MW e potenza moduli pari a 6,48 MW, il quale diniego si basava sul parere negativo del Comitato Via che aveva valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici.
Nella sentenza si legge infatti che un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) non può essere assimilato a un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), motivo per il quale le due tipologie non possono essere assimilate neanche sotto il profilo giuridico.
In tale direzione è oramai orientata la prevalente giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr., TAR Bari, sent. n. 568/2022; nonché TAR Lecce, sentenze nn. 1799/2022 e 586/22, 1267/22, 1583/22, 1584/22, 1585/22, 1586/22) che ha ripetutamente annullato analoghi dinieghi assunti sulla base di una errata assimilazione dell’agrovoltaico al fotovoltaico.
Nel solco di tali indirizzi intrepretativi della giurisprudenza di primo grado si inscrive anche una recente decisione resa dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato in sede di appello cautelare (cfr., ord. n. 5480/2022).
Il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico va quindi condotto, caso per caso, tenendo conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche delle due tipologie di impianti e dei conseguenti regimi giuridici differenti.