Nota a Consiglio di Stato su smontaggio pannelli e gestione rifiuti
Leggendo la sentenza n. 1513/2026, non sempre si riesce a cogliere – quantomeno nella restituzione motivazionale – l’effettivo sforzo argomentativo profuso dalla parte appellante nel chiarire al Collegio la reale portata tecnico-giuridica della questione e ciò risulta ancor più evidente quando il giudice finisce per definire il punto controverso non già lungo l’asse critico tracciato dall’appellante, bensì lungo un percorso ricostruttivo autonomo, più funzionale alla tenuta dell’esito decisorio che alla puntuale confutazione della censura così come articolata in atti.
La motivazione del Consiglio di Stato sullo smontaggio, che avete letto, si regge infatti su un semplice artificio ricostruttivo ed in particolare su un mutamento del presupposto fattuale-giuridico di uno degli argomenti dell'avversario mediante traslazione semantica, che consente al Collegio di chiudere la questione senza misurarsi frontalmente con tutte le tesi poste a fondamento del motivo dell'appellante.
Ad esempio la sentenza dà atto che l’appellante aveva strutturato la censura in chiave cronologica e funzionale, sostenendo che lo smontaggio precede il deposito temporaneo e che il prelievo, quale nucleo della raccolta, è successivo al deposito temporaneo, donde l’illogicità (e l’erroneità) di far coincidere il prelievo con lo smontaggio.
Allora il Collegio che fa, scambia l’oggetto della censura, trattando l’assunto dell’appellante come se riguardasse il “deposito preliminare alla raccolta” e non "il deposito temporaneo" prima della raccolta, per poi confutarlo con l’ovvia proposizione che tale deposito preliminare è espressamente ricompreso nella nozione di raccolta ex art. 183, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006. Da qui discende il passo successivo, anch’esso necessitato, secondo cui poiché la raccolta consiste nel prelievo dei rifiuti, nella nozione di prelievo rientrerebbe logicamente anche lo smontaggio dal sito di installazione. Si tratta, però, di una confutazione che appare più palesemente elusiva che reale, perché ottenuta attraverso una sovrapposizione scorretta tra istituti non interscambiabili. Il “deposito temporaneo” (artt. 183 e 185-bis) è fase tipica antecedente alla raccolta, mentre il “deposito preliminare alla raccolta” (art. 183, comma 1, lett. o) è nozione interna alla raccolta.
Di fatto lo scambio sterilizza l’argomento cronologico dell’appellante e lo trasforma in un bersaglio definitorio facilmente abbattibile. Né la torsione può dirsi neutra sul piano sistematico, laddove il Consorzio richiama un dato eurounitario che, se preso sul serio, avrebbe imposto al Collegio un confronto diretto con la questione. Ricordiamo infatti che il quindicesimo considerando della direttiva quadro 2008/98/CE- richiamato dall'appellante - afferma che gli enti o le imprese che producono rifiuti non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti né soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta, confermando che la fase del deposito “in attesa della raccolta” non rientra nella filiera della gestione.
Ma se la fase “in attesa della raccolta” è, per impostazione unionale, esterna alla gestione, risulta tanto più problematica l’operazione con cui la sentenza anticipa la raccolta (prelievo) fino a farvi confluire lo smontaggio, che, secondo la ricostruzione dell’appellante, è addirittura anteriore al deposito in attesa di raccolta; ne deriva il paradosso – evidenziato negli atti – per cui lo smontaggio verrebbe attratto nella gestione mentre la fase successiva (deposito temporaneo) resterebbe fuori, con evidente frizione rispetto alla cronologia normativa e alla ratio del considerando 15 della direttiva 2008/98/CE e non solo ovviamente.
In termini sillogistici conclusivi, il Collegio perviene all’inclusione dello smontaggio nel prelievo, non tanto mediante una puntuale confutazione dell’argomento cronologico e unionale posto a base del motivo, quanto attraverso una riqualificazione surrettizia del segmento “pre-raccolta” in un segmento già interno alla raccolta, operazione che, per tecnica decisoria, appare più vicina a un aggiustamento ricostruttivo funzionale all’esito che a una compiuta dimostrazione della riconducibilità dello smontaggio (inteso come mera rimozione dal supporto) alle operazioni tipiche della gestione dei rifiuti.
Solo a margine, viene spontaneo aggiungere – senza indulgenze polemiche ma con doverosa cautela metodologica – che risulterebbe ancor più grave se il Collegio avesse semplicemente confuso (o sovrapposto) il deposito preliminare con il deposito temporaneo, perché, in tal caso, non saremmo dinanzi a una mera scelta interpretativa molto discutibile, bensì a un fraintendimento di categorie idoneo, da solo, a spostare l’intero perimetro della “gestione” per come è tipizzata dal legislatore, per deficit di conoscenza dell’istituto.
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