L’art. 1-septies del D.L. 105/2010, convertito in L. 129 del 13 agosto 2010, prevede che “Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011”.
L’ammissione alle tariffe del Secondo Conto Energia era stata dunque prorogata, con Legge 129/2010, con possibile inclusione delle imprese titolari di impianto fotovoltaico che, alla richiesta di incentivazione, allegassero, fra l’altro, due prove: la prova della conclusione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, al 31 dicembre 2010, e la prova dell’entrata in esercizio dell’impianto al 30 giugno 2011.
Secondo la “Procedura Operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici”, pubblicata dal GSE il 12 novembre 2010, affinché i lavori possano considerarsi conclusi nel termine anzidetto, devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d’impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione; la Procedura prevede, altresì, che nella fase di inserimento nel sistema dei dati necessari per la comunicazione di fine lavori, il soggetto responsabile deposita le “foto dell’impianto ultimato”, le quali “devono fornire una visione completa dell’impianto e dei suoi principali componenti, moduli inverter e trasformatori”.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha tuttavia fornito rappresentazioni non collimanti dell’accaduto, mancando di provare in maniera adeguata e non contraddittoria, il requisito di accesso al Secondo Conto.
In particolare è stata confermata l’originaria mancanza del trasformatore, che solo con fotografia sopravvenuta in giudizio si è tentato di documentare e senza comunque fornire la prova coerente e univoca della tempestiva installazione al 31 dicembre 2010, in modo da poter considerare concluso a quella data l’impianto.
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