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news Giurisprudenza

  • 22 Gennaio 2024
  • Giurisprudenza

Tar Lazio_Ordd. N. 00763 e 00766/2024: rimessione alla Corte Costituzionale della norma sugli extraprofitti per l'anno 2023

Alcune società operanti nel settore delle energie rinnovabili appartenenti ad uno dei maggiori gruppi nazionali hanno ottenuto dal TAR Lazio la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità delle norme della Legge di Bilancio 197 del 2022, che hanno imposto per l’anno 2023 il pagamento di un “contributo di solidarietà temporaneo” alle società di energia per gli asseriti extraprofitti dalle stesse realizzati nelle precedenti annualità.

In precedenza le Corti di Giustizia tributaria di primo grado di Roma e Milano avevano già disposto la rimessione alla Corte in riferimento al “primo” contributo di solidarietà di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021.

Con le due ordinanze depositate in data 16 gennaio 2024 (nn.763-2024 e 766-2024) il TAR Lazio ha prospettato in primo luogo la contrarietà del contributo all’art. 117 della Costituzione e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, con specifico riferimento al regolamento UE 1854/2022. In particolare, la misura sovranazionale era specificamente destinata a colpire il settore estrattivo e quello della raffinazione, nei quale potrebbero realizzarsi extraprofitti, mentre la contribuzione straordinaria che dovrebbe rappresentare una misura nazionale “equivalente” in realtà va a colpire operatori appartenenti a settori diversi da quelli indicati dallo stesso Regolamento.

Ulteriori profili di illegittimità sarebbero poi da rilevarsi in relazione all’art. 1 commi 115 e ss. della legge n.197/2022 per contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, così come con il principio di capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per aver assoggettato a contribuzione straordinaria componenti reddituali non riconducibili a “extraprofitti” derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, per non aver considerato ai fini dell’individuazione della base imponibile la riespansione dei consumi a seguito della pandemia da Covid-19 e per aver generato una parziale duplicazione d’imposta con riguardo al precedente contributo di solidarietà di cui all’art. 37 del d.l. n.21/2021, con la conseguente illegittimità del comma 118 dell’art. 1 nella parte in cui esclude la deducibilità del primo contributo dal nuovo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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