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news Giurisprudenza

  • 19 Febbraio 2024
  • Giurisprudenza

Tar Lazio: Sent. N. 01596/2024: assoggettamento del GSE ai principi dell'autotutela amministrativa ex art. 21 nonies della L. 241/1990

Con sentenza n. 1596/2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio) ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari 114,21 kW, per l'annullamento del provvedimento con il quale il GSE aveva disposto la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e l’annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi del Secondo Conto Energia. 

Tale provvedimento, in seguito ad un primo preavviso di rigetto e alla presentazione delle osservazioni difensive da parte della ricorrente, aveva chiaramente indicato che la documentazione allegata alle osservazioni difensive consentiva l’ammissione ai benefici di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129 senza riserva alcuna.  

Successivamente il GSE aveva comunicato l’apertura di un procedimento di verifica all'esito del quale il Gestore aveva comunicato alla ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti e l’annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi rilevando “la violazione di cui alla lettera a) dell’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014: presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi”.

Secondo il GSE, dal confronto tra le fotografie inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della legge 129/10 e lo stato dei luoghi al momento del sopralluogo effettuato in sede di verifica si sarebbero rilevate carenze tali da determinare legittimamente la decadenza dai benefici ottenuti.

Il TAR, pur riconoscendo in capo al GSE poteri di controllo successivi alla fase di ammissione agli incentivi alla cui stregua la funzione di vigilanza e controllo può legittimamente collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio, in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, il cui esito può essere anche puramente decadenziale, qualora l’accertamento e l’apprezzamento fattuale depongano in tale senso, ha rilevato come, nel caso di specie, il GSE non fosse riuscito ad evidenziare la sussistenza di un quid pluris acquisito in sede di verifica tale da legittimare la decadenza disposta a distanza di anni dall'originario scrutinio positivo di circostanze già oggetto di istruttoria e di valutazione in sede di ammissione ai benefici.

In particolare, l’effettuazione di specifica istruttoria in ordine a precisi aspetti della documentazione presentata dall’operatore economico, in sede di richiesta, preclude all’Amministrazione un intervento successivo, nella misura in cui esso non sia fondato su significativi elementi di novità, sconosciuti o non accertabili in precedenza, e non sia rispettoso del principio di proporzionalità.

E ancora, laddove il Gestore, come nel caso in esame, riesamini la ricorrenza delle condizioni per l’accesso agli incentivi, senza che sia emerso alcun fatto diverso da quelli originariamente documentati e già accertati in una precedente istruttoria, lo stesso deve ritenersi assoggettato alle regole dell’autotutela e dovrà pertanto osservare il termine ragionevole di 18, ovvero 12 mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, nel bilanciamento tra le ragioni di interesse pubblico e quelle del privato.
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