CdS_Sent. N. 08040/2023: l’interesse ad installare impianti per la produzione di energie rinnovabili va contemperato con l'interesse alla tutela del paesaggio
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), ha respinto il ricorso presentato da un'azienda operante nel settore delle rinnovabili, contro i provvedimenti con i quali il Ministero per i beni e le attività culturali, ora della cultura, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Veneto, ha imposto un vincolo diretto, dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 42/2004, su parte del sito interessato e un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 su altra parte del sito, interferendo di fatto con la possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 41,998 KW, comprendente 183 mila pannelli solari posati a terra per un’estensione di 630 mila mq.
Di fatto le due zone risultavano sottoposte rispettivamente a una tutela più intensa, laddove si prevedeva il "divieto di qualsiasi edificazione, seppure motivata da esigenze correlabili alla conduzione agricola, nonché l’inserimento di elementi di qualunque dimensione e caratteristiche, ancorché temporanei, comunque suscettibili di alterare la cornice del bene culturale e la percezione del medesimo..." e a una tutela meno intensa, laddove si consentiva “la realizzazione di impianti solari fotovoltaici rimovibili, con moduli collocati a terra, purché non superiori all’altezza massima, misurata dalla quota attuale del piano di campagna, di ml 1,35...”
Il Consiglio di Stato, nel rigettare l’appello delle società, ha precisato che l’atto con il quale l’amministrazione della Cultura impone il vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 d. lgs. 42/2004 è un provvedimento espressione di ampia discrezionalità di natura prevalentemente tecnica ed è pertanto sindacabile dal Giudice amministrativo di legittimità nei soli casi di esiti abnormi ovvero manifestamente illogici, con violazione del principio di ragionevolezza. Vale inoltre il principio elaborato sempre dalla giurisprudenza del CdS, secondo cui la pretesa illogicità di una valutazione discrezionale dell’amministrazione che in sé e per sé considerata appaia congrua non può essere sindacata contrapponendovi una valutazione di parte che si ritiene ugualmente congrua, dato che l’amministrazione competente è per definizione l’ente preposto alla tutela del bene per cui è causa, e quindi le valutazioni di essa devono prevalere: così per tutte C.d.S. sez. VI 5 dicembre 2022 n.10629.
Infine, si è affermato che l’interesse ad installare impianti per la produzione di energie rinnovabili, per quanto rispondente anch’esso in ultima analisi alla protezione dell’ambiente, non prevale in assoluto sull’interesse alla tutela del paesaggio al quale serve il vincolo indiretto, ma va contemperato con esso, attraverso una soluzione equilibrata: così C.d.S. sez. VI 23 settembre 2022 n.8167, in materia di impianti eolici.”
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