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news Giurisprudenza

  • 22 Gennaio 2024
  • Giurisprudenza

Tar Lazio_Sent. N. 00800/2024: acquisizione dell'assenso dell'ente ricorrente in caso di mancata partecipazione al procedimento per causa allo stesso imputabile

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso presentato da un Comune laziale il quale, insieme al Ministero della cultura, aveva presentato parere negativo nei confronti della realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di taglia industriale del tipo grid-connected, per una estensione di circa 156 ettari con una potenza complessiva di 82 MWp.

Il Comune in particolare chiedeva l'annullamento del provvedimento autorizzativo regionale in quanto ritenuto illegittimo e in contrasto con la normativa vigente in materia di ambiente e collocazione di centri di produzione di energia da fonti rinnovabili laddove l'assentibilità degli interventi in zone agricole, ai sensi dell’art. 12, comma 7, d. lgs. n. 387/2003, non può essere incondizionata, specie ove gli Enti Locali segnalino delle criticità.

Il Collegio ha tuttavia considerato il ricorso infondato nel merito. Motivo della controversia era la legittimità del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciato dalla Regione Lazio alla società controinteressata, ai sensi dell’art. 27 bis del d. lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune ricorrente, su terreni con destinazione d’uso agricola.

Il provvedimento unico regionale, introdotto dal d. lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto e riunisce in unica sede decisoria, la conferenza di servizi e le diverse amministrazioni competenti; non lo si ritiene quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto stesso (art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006).

Nel caso di specie, in linea con le disposizioni normative richiamate, la conferenza di servizi era stata convocata e si era articolata in tre sedute, concludendosi, nel termine di legge, con l’emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo del provvedimento di VIA nonché di tutti i titoli abilitativi rilasciati e necessari per la realizzazione ed esercizio dell’impianto.

Il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito della conferenza di servizi e di un iter istruttorio condotto nel rispetto dei disposti di cui all’art.27-bis: si è provveduto, infatti, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni e enti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione ed esercizio del progetto, al fine di consentire agli stessi di verificare, per i profili di competenza, l’adeguatezza e completezza della documentazione prodotta.

La resistente ha rappresentato che nell’ambito delle sedute della conferenza di servizi, si è cercato di analizzare e valutare gli aspetti ambientali, territoriali, paesaggistici ed archeologici emersi, per superare i contrasti e pervenire ad una soluzione condivisa, con la conseguente richiesta alla ditta proponente di diverse integrazioni documentali e della rimodulazione dell’iniziale progetto, che è stato ridotto di oltre la metà, sia per estensione che per potenza.

Nelle valutazioni del Collegio sono poi rientrate anche le circostanze secondo cui il progetto presentato non comportava la variazione dello strumento urbanistico - in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell’impianto che quando lo stesso verrà rimosso, alla fine del ciclo produttivo - e quella per cui, ai fini di una valutazione positiva dei progetti è ritenuta ammissibile l'ipotesi della mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel par. 16 delle Linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010.

Il parere negativo espresso dall'autorità comunale era stato inoltre oggetto di valutazione da parte di una apposita Conferenza dei servizi interna indetta dalla Regione Lazio e la sua considerazione aveva indotto la proponente a rimodulare il progetto, che dagli originari 156 ettari era sceso a 70 e da 82 MWp era stato ridotto a 39 MWp.

A questa seduta e alla successiva seduta finale il Comune, pur ritualmente invitato, non aveva partecipato, per cui la Regione procedente, richiamando il parere non favorevole espresso dal Comune e preso atto dell’assenza del rappresentante unico del Comune, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990 ne aveva acquisito l’assenso, attestando il rilascio del parere positivo da parte della conferenza dei servizi rispetto alla realizzazione ed esercizio dell’Impianto sulla base delle posizioni prevalenti.
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Tar Lazio_Sent. N. 00800.2024
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