CdS_Sent. N. 08258/2023: la necessaria valutazione dei caratteri distintivi dell’impianto agrivoltaico nella ponderazione comparativa degli interessi
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto il ricorso presentato dalla Regione Puglia contro la sentenza del TAR Puglia che ha accolto le istanze di un'azienda operatrice nel settore delle rinnovabili, alla quale era stata negata l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico.
Nella sentenza appellata il T.a.r. ha evidenziato le incongruenze sottese al diniego impugnato ed agli atti istruttori presupposti sia in relazione alle disposizioni regolamentari reputate ostative sia rispetto alle caratteristiche tecniche degli impianti agrivoltaici, sia in relazione al trend normativo, sempre più favorevole ed incentivante all’utilizzo delle fonti rinnovabili oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente.
La Sezione del CdS evidenzia che gli atti impugnati in primo grado si pongono in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili di recente ribadito anche dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) anche l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili.
È accaduto, invece, che, sebbene espressamente riferite agli impianti fotovoltaici “a terra”, gli organi competenti hanno applicato misure in senso preclusivo anche ad impianti di nuova generazione sebbene dotati di sistemi idonei a limitare fortemente il consumo di suolo e soprattutto a garantire la coesistenza delle tradizionali attività agrosilvopastorali tutelate dal PPTR con la finalità di produzione di energia alternativa.
La ponderazione comparativa degli interessi non è stata condotta, nel caso di specie, con adeguato approfondimento istruttorio, né risulta assistita da un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi.
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