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news Giurisprudenza

  • 14 Marzo 2025
  • Giurisprudenza

Corte Cost. Sent n. 28/2025: illegittimità costituzionale norme a tutela del paesaggio (art. 3 Legge n. 5 del 2024 Regione Sardegna)

Con sentenza n. 28 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Sardegna n. 5 del 2024, che prevede il divieto di installare impianti Fer per diciotto mesi, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee.

Difatti, il Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, impugnava il predetto articolo in riferimento all'art. 117 della Costituzione, commi primo e terzo, al D.lgs, 199 del 2021, alla direttiva 2018/2001/UE, al regolamento 2021/1119/UE, nonchè in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e artt. 3 e 4 lettera e) dello statuto speciale e in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.

La Regione autonoma della Sardegna costituitasi in giudizio invece:

1) eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancato adeguato confronto con le competenze statutarie;
2) sosteneva che l'ambito di competenza della legge regionale Sardegna fosse quello statutario, di natura primaria, in materia di tutela del paesaggio e  non espressione di competenza legislativa concorrente.


La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge Regione Sardegna con le seguenti motivazioni:

1) l'art. 3 della legge regionale viola i principi introdotti dall'art. 20 del D.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il divieto di introduzione di moratorie e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate;
2) le disposizioni regionali impugnate, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabile il divieto di installare impianti da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la predetta normativa statale,
3) non assume rilievo la circostanza che il divieto fosse temporalmente circoscritto a diciotto mesi, essendo tale termine comunque superiore a quello di 180 giorni, che l'art. 20 comma 4 del D.lgs n. 199 del 2021, prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee.
Download:
Cort._Cost._sent_n_28_2025
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