MASE: risposta a interpello sull’utilizzo di PAS per i nuovi impianti Fer fino a 10 MW
Il quesito posto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nasceva dall'esigenza di chiarire se le disposizioni assunte dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4803 del 31 maggio 2021 recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)” che assoggettano ad Autorizzazione Unica (art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011) la realizzazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici a inseguimento con distanza minima dal suolo di 2 metri siano da considerarsi ancora applicabili, stante l’intervenuta modifica, da parte della legge 27 aprile 2022 n. 34, dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 rubricato “Principi Generali” che ha espressamente previsto, al comma 2-bis, che “nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20” il regime di autorizzazione “per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW è la procedura abilitativa semplificata”.
Con l'entrata in vigore della legge 34/2022, di conversione del cosiddetto “Dl Energia”, sono state introdotte una serie di semplificazioni per le Fer in adesione al principio comunitario di massima diffusione delle energie rinnovabili e allo scopo di rendere più snelli e agevoli gli iter autorizzativi.
La norma, oltre ad estendere la PAS - procedura abilitativa semplificata ai nuovi impianti Fer di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW, sottopone a questa tipologia di autorizzazione anche gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, da realizzare nelle aree classificate idonee a norma del Dlgs 199/2021
La disposizione regionale richiamata dal Comune non può pertanto trovare applicazione perché superata dalla introduzione delle norme sopra richiamate (in particolare, l’articolo 4, comma 2-bis e art. 6, comma 9-bis del decreto legislativo 28 del 2011).
A conferma di tale orientamento, valgono anche le considerazioni effettuate dal Giudice costituzionale, proprio in tema di iter autorizzativi, nel rapporto tra fonti statali e regionali secondo cui “le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché le previsioni del d.m. 10 settembre 2010 - che recano principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» - non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale” (cfr. Corte cost., 13/05/2022, n. 121).
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